IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. L'art. 6 della legge regionale 7 agosto 1986, n. 14, e' sostituito dal seguente: "Art. 6. Elenco regionale degli operatori agrituristici 1. La Regione Basilicata istituisce, ai sensi dell'art. 2 della presente legge, l'elenco dei soggetti abilitati all'esercizio delle attivita' agrituristiche. 2. L'elenco e' tenuto dalla Commissione regionale per l'agriturismo, di cui al successivo art. 10, ed hanno titolo ed asservi iscritti: a) i coltivatori diretti, mezzadri, coloni e coadiutori familiari; b) gli imprenditori agricoli a titolo principale; c) le cooperative agricole; d) i laureati e diplomati nel settore agrario o forestale purche' privi di rapporto di lavoro dipendente. 3. La domanda di iscrizione deve contenere: a) idonea documentazione comprovante il titolo alla iscrizione; b) impegno formale ed esercita l'attivita' agrituristica per un periodo di tempo non inferiore a 10 anni; c) descrizione dettagliata delle attivita' agrituristiche che si intendono svolgere; d) indicazione degli edifici e delle aree che si intende adibire ad uso agrituristico; e) specificazione della capacita' ricettizia; f) indicazione dei periodi di esercizio dell'attivita' agrituristica; g) indicazione delle tariffe che si intende praticare; h) idonea documentazione dalla quale emerga: l'ubicazione dell'azienda, tipologia produttiva, dimensione e indirizzi colturali. 4. L'operatore agrituristico iscritto nell'elenco ha l'obbligo: a) di rispettare le direttive emanate ai sensi dell'art. 4 della presente legge; b) di esercitare l'attivita' agrituristica per un periodo non inferiore a 10 anni; c) di consentire agli organi regionali preposti di eseguire controlli ed ispezioni. 5. L'iscrizione nell'elenco regionale degli operatori agrituristici e' il presupposto per godere delle provvidenze previste dalla presente legge. 6. Non possono ottenere l'iscrizione all'elenco regionale i soggetti destinatari di sentenza penale o sottoposti a misura di prevenzione o dichiarati delinquenti abituali. 7. Non possono ottenere l'iscrizione all'elenco regionale coloro che all'atto della domanda abbiano superato il 65 anno di eta'".