IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   L'art. 6 della legge regionale 7 agosto 1986, n. 14, e' sostituito
dal seguente:
 
                              "Art. 6.
           Elenco regionale degli operatori agrituristici
 
   1.  La  Regione  Basilicata istituisce, ai sensi dell'art. 2 della
presente legge, l'elenco dei soggetti abilitati  all'esercizio  delle
attivita' agrituristiche.
   2.   L'elenco   e'   tenuto   dalla   Commissione   regionale  per
l'agriturismo, di cui al successivo  art.  10,  ed  hanno  titolo  ed
asservi iscritti:
     a)   i   coltivatori  diretti,  mezzadri,  coloni  e  coadiutori
familiari;
     b) gli imprenditori agricoli a titolo principale;
     c) le cooperative agricole;
     d) i laureati  e  diplomati  nel  settore  agrario  o  forestale
purche' privi di rapporto di lavoro dipendente.
   3. La domanda di iscrizione deve contenere:
     a) idonea documentazione comprovante il titolo alla iscrizione;
     b)  impegno formale ed esercita l'attivita' agrituristica per un
periodo di tempo non inferiore a 10 anni;
     c) descrizione dettagliata delle attivita' agrituristiche che si
intendono svolgere;
     d) indicazione degli edifici e delle aree che si intende adibire
ad uso agrituristico;
     e) specificazione della capacita' ricettizia;
     f)  indicazione  dei   periodi   di   esercizio   dell'attivita'
agrituristica;
     g) indicazione delle tariffe che si intende praticare;
     h)   idonea  documentazione  dalla  quale  emerga:  l'ubicazione
dell'azienda, tipologia produttiva, dimensione e indirizzi colturali.
   4. L'operatore agrituristico iscritto nell'elenco ha l'obbligo:
     a) di rispettare le direttive emanate ai sensi dell'art. 4 della
presente legge;
     b) di esercitare l'attivita' agrituristica per  un  periodo  non
inferiore a 10 anni;
     c)  di  consentire  agli  organi  regionali preposti di eseguire
controlli ed ispezioni.
   5.   L'iscrizione   nell'elenco    regionale    degli    operatori
agrituristici e' il presupposto per godere delle provvidenze previste
dalla presente legge.
   6.  Non  possono  ottenere  l'iscrizione  all'elenco  regionale  i
soggetti destinatari di sentenza penale  o  sottoposti  a  misura  di
prevenzione o dichiarati delinquenti abituali.
   7.  Non  possono ottenere l'iscrizione all'elenco regionale coloro
che all'atto della domanda abbiano superato il 65› anno di eta'".